18 Giu

DPR 146/2018: che cosa cambia in materia di gas fluorurati a effetto serra

Entrato in vigore il 24 gennaio 2019, il DPR 146/2018 prevede l’attuazione del regolamento Europeo 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e introduce parecchie novità: la più importante è l’istituzione di una banca dati telematica nazionale per la raccolta e la conservazione delle informazioni sulle vendite di F-gas e delle apparecchiature contenenti tali gas e i relativi interventi.

L’obiettivo del DPR è portare avanti le linee guida dell’Unione Europea ovvero monitorare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra, in modo da verificare i progressi compiuti nel tempo sulla riduzione delle emissioni.  

Cerchiamo di capire in sintesi quali sono le novità e le modifiche al precedente decreto.

L’istituzione del Registro telematico nazionale dei gas fluorurati

Tra le principali novità introdotte con il nuovo DPR 146/2018 vi è l’istituzione del Registro telematico nazionale relativo alla vendita di gas e delle apparecchiature e impianti non ermeticamente sigillati contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 

L’iscrizione al Registro e l’inserimento dei dati specifici richiesti nel registro telematico sarà obbligatorio per:

  • le imprese che vendono le apparecchiature non ermeticamente sigillate direttamente agli utilizzatori finali
  • le persone fisiche e le aziende certificate che effettuano le attività di installazione, manutenzione, controllo periodico delle perdite e smantellamento delle apparecchiature

A partire dal 25 luglio 2019, le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata e comprese le tecniche di comunicazione a distanza, dovranno comunicare alla banca dati le seguenti informazioni:

  • tipologia di apparecchiatura
  • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita
  • anagrafica dell’acquirente
  • dichiarazione dell’acquirente con l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata, a norma dell’articolo 10 del regolamento UE 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

A partire dal 25 settembre 2019 l’obbligo della dichiarazione per via telematica sul portale sarà esteso anche alle attività di installazione, manutenzione e dismissione di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas. Dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

  • anagrafica cliente
  • data e luogo di installazione (nel caso di installazione)
  • tipologia di apparecchiatura
  • numero seriale dell’apparecchiatura
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio (nel caso di dismissione)
  • dati identificativi di chi ha effettuato l’intervento

 Le informazioni andranno comunicate alla banca dati entro 30 giorni dalla data di intervento.

La dichiarazione degli interventi che doveva essere fatta telematicamente sul registro ISPRA non deve essere più fatta, per tutti gli interventi effettuati a partire dal 1 gennaio 2018.

Per il periodo dal 1/1/18 al 24/9/2019 farà fede il registro dell’apparecchiatura in formato cartaceo, dopodiché lo stesso dovrà essere conservato per almeno 5 anni per i soli interventi antecedenti il 25 settembre 2019.

L’operatore potrà in seguito scaricare un attestato contenente tutte le informazioni sulle proprie apparecchiature, così da tenere traccia tutti gli interventi effettuati.

In breve, il D.P.R 146/2018 impone che tutti gli impianti non ermeticamente sigillati vengano dichiarati. Pertanto, per entrambe le dichiarazioni non vigerà più il limite del 3kg di gas refrigeranti, e tutti i sistemi andranno dichiarati; mentre la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

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